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Tortura

Nei sistemi giuridici europei e nel diritto internazionale, la tortura consiste nell’infliggere intenzionalmente a una persona sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere informazioni, punire, intimidire o esercitare pressione.

Il divieto di tortura è assoluto.

Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e psichica della persona, insieme alla sua dignità.

In termini essenziali, la condotta può consistere in:

  • l’inflizione di dolore o sofferenze fisiche;
  • l’inflizione di sofferenze mentali o psicologiche;
  • l’uso di metodi idonei a provocare paura intensa, ansia o perdita di controllo;
  • la reiterazione di comportamenti che producono un deterioramento della condizione della persona.

La condotta può essere integrata sia da sofferenze fisiche sia da sofferenze mentali.

Sofferenza fisica e sofferenza mentale

La tortura non si esaurisce nella violenza fisica.

La sofferenza può essere prodotta anche attraverso:

  • isolamento;
  • ricatto;
  • atti persecutori continuati;
  • atti persecutori di gruppo coordinati;
  • minacce;
  • umiliazione;
  • pressione continuativa;
  • privazione di sicurezza o stabilità;
  • condotte reiterate o coordinate idonee a generare paura, ansia o perdita di controllo;

anche quando tali condotte si presentano in combinazione tra loro.

Ciò che rileva è l’intensità e la finalità della condotta.

Finalità della condotta

La tortura si distingue da altre forme di violenza per la sua finalità.

Può essere diretta a:

  • ottenere informazioni o dichiarazioni;
  • punire la persona;
  • intimidire o costringere;
  • esercitare controllo;
  • impedire o scoraggiare una persona dal denunciare, esporsi o agire pubblicamente.

La sofferenza non è un effetto collaterale, ma uno strumento.

Dalla singola condotta alla continuità

La condotta può essere costituita da un singolo atto o da una serie di comportamenti.

In alcuni casi, la sofferenza deriva dalla ripetizione e dalla combinazione di più azioni nel tempo.

La continuità può incidere sull’intensità dell’effetto complessivo.

Da episodio a dinamica

Isolata, la condotta può apparire come un atto di violenza.

In un contesto coordinato, può assumere una funzione più ampia.

Può contribuire a:

  • indebolire la capacità di resistenza della persona;
  • condizionare comportamenti e decisioni;
  • impedire reazioni o iniziative;
  • mantenere una situazione di controllo nel tempo.

In questi casi, la sofferenza non è episodica, ma funzionale.

Connessione con altre fattispecie

La tortura può collegarsi ad altre condotte criminali:

  • al ricatto, quando la sofferenza è utilizzata per ottenere comportamenti;
  • alle molestie o agli atti persecutori, quando la condotta è reiterata;
  • all’associazione per delinquere, quando la condotta è coordinata tra più soggetti;
  • alla violazione della libertà personale;
  • alla violazione della privacy, quando riguarda la sfera privata della persona;
  • all’associazione per delinquere, quando le condotte sono poste in essere o sostenute da più soggetti in modo coordinato.

Queste connessioni non modificano la natura autonoma della tortura, ma ne evidenziano il possibile inserimento in dinamiche più complesse.

La tortura è una delle violazioni più gravi riconosciute nei sistemi giuridici europei e nel diritto internazionale.

Quando inserita in un contesto coordinato, può assumere una funzione ulteriore: non solo infliggere sofferenza, ma incidere in modo profondo e duraturo sulla capacità della persona di vivere, decidere e agire.


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