Nei sistemi giuridici europei e nel diritto internazionale, la tortura consiste nell’infliggere intenzionalmente a una persona sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere informazioni, punire, intimidire o esercitare pressione.
Il divieto di tortura è assoluto.
Il bene giuridico tutelato è l’integrità fisica e psichica della persona, insieme alla sua dignità.
In termini essenziali, la condotta può consistere in:
- l’inflizione di dolore o sofferenze fisiche;
- l’inflizione di sofferenze mentali o psicologiche;
- l’uso di metodi idonei a provocare paura intensa, ansia o perdita di controllo;
- la reiterazione di comportamenti che producono un deterioramento della condizione della persona.
La condotta può essere integrata sia da sofferenze fisiche sia da sofferenze mentali.
Sofferenza fisica e sofferenza mentale
La tortura non si esaurisce nella violenza fisica.
La sofferenza può essere prodotta anche attraverso:
- isolamento;
- ricatto;
- atti persecutori continuati;
- atti persecutori di gruppo coordinati;
- minacce;
- umiliazione;
- pressione continuativa;
- privazione di sicurezza o stabilità;
- condotte reiterate o coordinate idonee a generare paura, ansia o perdita di controllo;
anche quando tali condotte si presentano in combinazione tra loro.
Ciò che rileva è l’intensità e la finalità della condotta.
Finalità della condotta
La tortura si distingue da altre forme di violenza per la sua finalità.
Può essere diretta a:
- ottenere informazioni o dichiarazioni;
- punire la persona;
- intimidire o costringere;
- esercitare controllo;
- impedire o scoraggiare una persona dal denunciare, esporsi o agire pubblicamente.
La sofferenza non è un effetto collaterale, ma uno strumento.
Dalla singola condotta alla continuità
La condotta può essere costituita da un singolo atto o da una serie di comportamenti.
In alcuni casi, la sofferenza deriva dalla ripetizione e dalla combinazione di più azioni nel tempo.
La continuità può incidere sull’intensità dell’effetto complessivo.
Da episodio a dinamica
Isolata, la condotta può apparire come un atto di violenza.
In un contesto coordinato, può assumere una funzione più ampia.
Può contribuire a:
- indebolire la capacità di resistenza della persona;
- condizionare comportamenti e decisioni;
- impedire reazioni o iniziative;
- mantenere una situazione di controllo nel tempo.
In questi casi, la sofferenza non è episodica, ma funzionale.
Connessione con altre fattispecie
La tortura può collegarsi ad altre condotte criminali:
- al ricatto, quando la sofferenza è utilizzata per ottenere comportamenti;
- alle molestie o agli atti persecutori, quando la condotta è reiterata;
- all’associazione per delinquere, quando la condotta è coordinata tra più soggetti;
- alla violazione della libertà personale;
- alla violazione della privacy, quando riguarda la sfera privata della persona;
- all’associazione per delinquere, quando le condotte sono poste in essere o sostenute da più soggetti in modo coordinato.
Queste connessioni non modificano la natura autonoma della tortura, ma ne evidenziano il possibile inserimento in dinamiche più complesse.
La tortura è una delle violazioni più gravi riconosciute nei sistemi giuridici europei e nel diritto internazionale.
Quando inserita in un contesto coordinato, può assumere una funzione ulteriore: non solo infliggere sofferenza, ma incidere in modo profondo e duraturo sulla capacità della persona di vivere, decidere e agire.
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