Nei sistemi giuridici europei, la rivelazione o l’utilizzo non autorizzato di informazioni coperte da segreto professionale può costituire reato.
Il segreto professionale riguarda tutte quelle informazioni conosciute nell’esercizio di una funzione o di una professione che richiede fiducia: ambito sanitario, legale, amministrativo o tecnico.
Il bene giuridico tutelato è duplice.
Da un lato, la riservatezza della persona.
Dall’altro, il corretto funzionamento di rapporti fondati sulla fiducia.
In termini essenziali, la condotta può consistere in:
- la rivelazione a terzi di informazioni riservate apprese per ragioni professionali;
- l’utilizzo di tali informazioni per finalità diverse da quelle per cui sono state acquisite;
- la comunicazione indebita di dati coperti da obbligo di riservatezza;
- la messa a disposizione di informazioni che la persona non ha scelto di rendere pubbliche.
Non è necessario che l’informazione venga diffusa pubblicamente.
È sufficiente che venga comunicata a soggetti non autorizzati.
Il ruolo della posizione professionale
La violazione del segreto professionale non riguarda solo il contenuto dell’informazione, ma il modo in cui viene acquisita.
L’informazione è accessibile proprio perché esiste un rapporto di fiducia o una posizione qualificata.
È questa posizione che rende la condotta rilevante.
Senza quel ruolo, l’informazione non sarebbe disponibile.
Le informazioni comunicate nel corso di un rapporto professionale possono riguardare anche altre persone: familiari, conoscenti, colleghi.
Il contatto diretto con tali soggetti, basato su informazioni apprese in quel contesto e in assenza di consenso, può integrare una violazione del segreto professionale.
In questi casi, non viene divulgato solo un contenuto, ma viene sfruttata una rete relazionale acquisita all’interno di un contesto protetto.
Quando tali contatti vengono utilizzati per riferire o rappresentare in modo distorto informazioni sul paziente, la condotta può rilevare anche in relazione alla diffamazione.
Dall’accesso alla divulgazione
L’informazione protetta può essere:
- divulgata direttamente a terzi;
- utilizzata per influenzare decisioni o comportamenti;
- integrata in altre condotte, anche senza una diffusione esplicita.
La violazione può quindi avvenire anche senza diffusione pubblica, attraverso comunicazioni mirate o utilizzi indiretti.
Da episodio a dinamica
Isolata, la violazione può apparire come una comunicazione indebita o una gestione impropria di dati riservati.
In un contesto coordinato, può assumere una funzione più ampia.
Può contribuire a:
- trasferire informazioni sensibili tra soggetti diversi;
- anticipare mosse o decisioni della persona interessata;
- sostenere altre condotte attraverso dati non accessibili pubblicamente;
- rafforzare versioni costruite sulla base di informazioni riservate.
In questi casi, l’informazione non è solo protetta ma diventa strategica.
Connessione con altre fattispecie
La violazione del segreto professionale può collegarsi ad altre condotte criminali:
- alla violazione della privacy, quando riguarda dati personali;
- alla diffamazione, quando le informazioni vengono diffuse per incidere sulla reputazione;
- al ricatto, quando vengono utilizzate per esercitare pressione;
- alla frode, quando sono impiegate per ottenere vantaggi;
- all’associazione per delinquere, quando le informazioni riservate vengono condivise o utilizzate tra più soggetti in modo coordinato.
Queste connessioni non modificano la natura autonoma del reato, ma ne evidenziano il possibile inserimento in dinamiche più complesse.
La violazione del segreto professionale è riconosciuta nei sistemi giuridici europei come una fattispecie che tutela la riservatezza nelle relazioni fondate sulla fiducia.
Inserita in un contesto coordinato, può assumere una funzione ulteriore: non solo rivelare informazioni, ma alterare gli equilibri tra le parti fondati su quella riservatezza.
Discover more from The Voice Of The Silenced — Press
Subscribe to get the latest posts sent to your email.