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Istigazione all’odio e alla violenza

Nei sistemi giuridici europei, l’istigazione all’odio consiste nel diffondere o promuovere contenuti idonei a incitare ostilità, discriminazione o violenza nei confronti di persone o gruppi individuati sulla base di caratteristiche come origine, appartenenza etnica, religione, genere o altre condizioni personali.

Il bene giuridico tutelato è la dignità della persona, l’uguaglianza e la convivenza sociale.

In termini essenziali, la condotta può consistere in:

• incitare all’odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di gruppi o categorie;
• diffondere messaggi idonei a generare ostilità verso determinate persone o gruppi;
• legittimare o giustificare comportamenti discriminatori o violenti;
• utilizzare stereotipi o rappresentazioni idonee a disumanizzare o degradare;
• creare o rafforzare un clima ostile nei confronti di categorie individuate.

Non è necessario che atti violenti o discriminatori si verifichino.
È sufficiente che la condotta sia idonea a provocare o rafforzare atteggiamenti di odio o ostilità.
La condotta può riguardare anche una persona specifica, quando l’ostilità espressa si fonda su caratteristiche che la collegano a un gruppo o a una categoria.

Dalla condotta all’effetto

L’istigazione all’odio incide sulla percezione sociale e sulle relazioni tra individui e gruppi.

Può produrre effetti diversi:

• normalizzare atteggiamenti ostili o discriminatori;
• rafforzare pregiudizi già esistenti;
• legittimare comportamenti aggressivi;
• creare divisioni tra gruppi sociali;
• aumentare il rischio di condotte violente o discriminatorie.

Il danno non deriva solo da eventuali azioni successive, ma dalla diffusione di un clima che le rende possibili o accettabili.

Funzione strumentale

In un contesto coordinato, l’istigazione all’odio può assumere una funzione ulteriore.

Può essere utilizzata per:

• mobilitare gruppi contro determinati soggetti o categorie;
• rafforzare l’identità di gruppo attraverso la contrapposizione;
• giustificare esclusioni, discriminazioni o atti ostili;
• preparare il terreno per condotte successive;
• sostenere altre azioni attraverso la costruzione di consenso ostile.

In questi casi, l’istigazione non è episodica: è funzionale.

Da episodio a dinamica

Isolata, la condotta può apparire come un’espressione o un’opinione.

In un contesto coordinato, può assumere una funzione più ampia.

Può contribuire a:

• diffondere contenuti ostili attraverso più soggetti;
• reiterare nel tempo messaggi analoghi;
• amplificare la portata attraverso diversi canali;
• creare una percezione condivisa di ostilità;
• consolidare un clima sociale favorevole alla discriminazione.

In questi casi, non è il singolo messaggio a rilevare, ma il modello complessivo.

Nel contesto contemporaneo, l’uso degli strumenti digitali amplifica la diffusione e la persistenza di tali contenuti, aumentando la loro capacità di incidere nel tempo e raggiungere una pluralità di soggetti.

Connessione con altre fattispecie

L’istigazione all’odio può collegarsi ad altre condotte:

  • all’istigazione a delinquere, quando il contenuto non si limita a esprimere ostilità, ma incita concretamente alla commissione di reati;
  • alla violenza privata, quando l’incitamento si traduce in pressione diretta o costrizione nei confronti di una persona;
  • alle molestie o agli atti persecutori, quando i contenuti sono ripetuti nel tempo e rivolti a un individuo specifico, incidendo sulla sua sfera personale;
  • alla diffamazione, quando i contenuti attribuiscono fatti o qualità lesive a persone identificabili, danneggiandone la reputazione;
  • alla minaccia, quando il contenuto prospetta un danno concreto e credibile nei confronti della persona;
  • alla violazione della privacy, quando l’odio è accompagnato dalla diffusione o dall’utilizzo di dati personali non destinati alla divulgazione;
  • all’associazione per delinquere, quando l’istigazione all’odio è organizzata e coordinata tra più soggetti.

Queste connessioni non modificano la natura autonoma della fattispecie, ma ne evidenziano l’inserimento in dinamiche più articolate e coordinate.

L’istigazione all’odio è una fattispecie riconosciuta nei sistemi giuridici europei come condotta che incide sulla dignità della persona e sulla convivenza sociale.

Quando inserita in un contesto coordinato, può assumere una funzione ulteriore: non solo esprimere ostilità, ma contribuire a costruire e rafforzare nel tempo un clima favorevole alla discriminazione e alla violenza.


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