Nei sistemi giuridici europei, fornire informazioni non veritiere all’autorità giudiziaria può costituire reato.
Il bene giuridico tutelato è il corretto funzionamento della giustizia e l’affidabilità delle informazioni su cui si fondano le attività di indagine e accertamento.
In termini essenziali, la condotta può consistere in:
• la comunicazione di fatti non veritieri all’autorità giudiziaria o di polizia;
• la negazione consapevole di circostanze rilevanti;
• l’omissione di informazioni determinanti;
• la rappresentazione alterata o incompleta dei fatti;
• la trasmissione di elementi idonei a orientare in modo non veritiero le verifiche;
Non è necessario che vi sia una testimonianza formale.
È sufficiente che l’informazione venga fornita in un contesto in cui l’autorità la utilizza per attività di indagine o accertamento.
La condotta richiede la consapevolezza della non veridicità delle informazioni.
Dall’informazione all’attività di indagine
Le informazioni fornite all’autorità non sono neutrali.
Costituiscono il punto di partenza o di sviluppo di attività investigative.
Possono:
• determinare l’avvio di verifiche;
• orientare le modalità di accertamento;
• indirizzare l’attenzione verso determinati soggetti o fatti;
• incidere sulla selezione degli elementi da approfondire;
In questi casi, l’informazione non è solo contenuto: è direzione.
Distinzione dalla falsa testimonianza
La falsa testimonianza si colloca all’interno di un momento formale del procedimento.
Le false informazioni all’autorità giudiziaria operano in una fase diversa.
Possono essere rese:
• prima dell’instaurazione di un procedimento;
• durante le indagini;
• al di fuori di un atto testimoniale formale;
Ciò che rileva non è la forma della dichiarazione, ma il fatto che l’informazione venga utilizzata dall’autorità.
Forma della condotta
La falsità può manifestarsi in modi diversi:
• dichiarazioni direttamente non veritiere;
• omissioni selettive di elementi rilevanti;
• rappresentazioni parziali idonee a orientare l’interpretazione dei fatti;
• costruzione di versioni coerenti ma non corrispondenti alla realtà;
In questi casi, l’informazione non è semplicemente inesatta:
è idonea a incidere sull’attività dell’autorità.
Dalla condotta alla funzione
Isolata, la condotta può apparire come un tentativo di fuorviare una singola attività.
In un contesto più ampio, può assumere una funzione ulteriore.
Può essere utilizzata per:
• orientare le indagini verso direzioni non veritiere;
• ritardare o ostacolare l’accertamento dei fatti;
• anticipare o sostenere versioni costruite;
• creare presupposti informativi per atti successivi;
• influenzare la percezione iniziale della situazione da parte dell’autorità;
In questi casi, l’informazione non è occasionale, ma funzionale.
Da episodio a dinamica
In un contesto coordinato, le false informazioni possono contribuire a:
• costruire una base informativa non veritiera;
• distribuire versioni convergenti tra più soggetti;
• sostenere dichiarazioni, atti o documenti successivi;
• incidere in modo progressivo sull’attività di indagine;
• rendere difficile la ricostruzione della realtà;
In questi casi, non è il singolo elemento a rilevare, ma l’insieme delle informazioni.
Connessione con altre fattispecie
Le false informazioni all’autorità giudiziaria possono collegarsi ad altre condotte criminali:
• alla falsa testimonianza, quando le dichiarazioni proseguono nella fase processuale;
• alla calunnia, quando le informazioni attribuiscono falsamente un reato a una persona;
• alla simulazione di reato, quando viene costruito un fatto inesistente;
• alla frode processuale, quando l’alterazione si inserisce in un contesto più ampio;
• alla diffamazione, quando le informazioni vengono diffuse anche al di fuori del contesto giudiziario;
• al favoreggiamento, quando la condotta è diretta a proteggere altri soggetti;
• all’associazione per delinquere, quando le informazioni sono coordinate tra più soggetti;
Queste connessioni non modificano la natura autonoma della fattispecie, ma ne evidenziano l’inserimento in dinamiche più articolate.
L’informazione come punto di ingresso
Le false informazioni all’autorità giudiziaria costituiscono una fattispecie riconosciuta nei sistemi giuridici europei come tutela dell’attività di accertamento.
Quando inserite in un contesto coordinato, possono assumere una funzione ulteriore:
non solo alterare un’informazione,
ma orientare fin dall’origine il percorso attraverso cui la realtà viene ricostruita.
In questo senso, non rappresentano solo un contenuto non veritiero.
Possono costituire il punto di ingresso di un’intera dinamica informativa.
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